La Giunta
Come viene nominata la Giunta Provinciale:
- Il Presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta confermando i soggetti proposti all'atto di presentazione della candidatura e nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Provinciale e alla carica di Presidente della Provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico.
La composizione della Giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al Consiglio Provinciale, che può esprimere proprie valutazioni.
- Il Presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei medesimi requisiti di eleggibilità richiesti al primo turno e nel rispetto degli stessi criteri.
- Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere di Provincia Regionale e di Presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale. Gli Assessori e i Consiglieri Provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.
Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.
- Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vicepresidente e ripartisce gli incarichi relativi alla competenze dei singoli Assessori.
Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta.
Contemporaneamente alla revoca provvede alla nomina dei nuovi Assessori.
La cessazione della carica del Presidente per qualunque motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.